Proroga per l'adeguamento delle scuole
Con la recente conversione del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicata in G.U. 11/11/2013, n. 264) l’amministrazione centrale ha disposto il rinvio dei termini di adeguamento, previsti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione incendi, degli edifici scolastici.
Il precedente termine del 31/12/2009, che era stato fissato dalla Legge Finanziaria 2007, è stato differito alla data del 31/12/2015.
Infatti l’art. art. 10 bis - Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici del citato decreto legge - dispone che “Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015”.
Lo stesso articolato legislativo dispone inoltre l’emanazione di un decreto del Ministro dell’Interno che preveda la definizione e l’articolazione, con scadenze differenziate, delle prescrizioni per l'attuazione delle norme di prevenzione incendi.
Come è noto le misure di sicurezza da adottarsi nelle scuole sono fissati dal DM 26/08/1992, attualmente in fase di profonda revisione, che stabilisce i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio.
Nelle istituzioni scolastiche ed educative statali è il dirigente scolastico, che assume la figura di datore di lavoro, così come definito dall’art. 2 comma 1 lett. “b” del D.Lgs. 81/2008.
Lo stesso dirigente, come ribadito dal DM n. 382 del 29/09/1998, dalla Circolare n. 119 del 29/04/1999 e dall’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 ogni volta che se ne presenti la necessità, deve richiedere agli enti locali proprietari (Provincia, Comune) la realizzazione degli interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari, compresi quelli finalizzati all’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, il cui completamento andava realizzato entro il 31.12.2009.
Infatti secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.
I Presidi, quindi, assolvono agli obblighi di legge, con la richiesta, agli enti locali, di tutti gli interventi di sicurezza necessari alla messa a norma della struttura scolastica.
Lo stesso dirigente deve però assolvere agli obblighi di carattere gestionale di propria competenza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dall’art. 12 del DM 29 agosto 1992, inerente “norme di esercizio”.